COMUNITA’ ENERGETICA: dal 2023 sostituisce lo scambio sul posto

Dal gennaio 2023 lo scambio sul posto va in pensione e vengono definitivamente promosse le .d. Comunità Energetiche.

Ecco i requisiti per accedere agli incentivi.

Nel documento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – “Regole Tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica e l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa” sono innanzitutto descritte le due tipologie di configurazioni ammesse:

A. Gruppo di Autoconsumatori di energia rinnovabileche agiscono collettivamente (Gruppo di Autoconsumatori). Gli autoconsumatori di energia rinnovabile sono i CLIENTI FINALI che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio. L’attività di produzione e vendita e autoconsumo non può essere l’attività commerciale o professionale principale. E’ consentito che l’impianto fotovoltaico sia di proprietà di un SOGGETTO TERZO.

B. Comunità di energia rinnovabile (Comunità). In questo caso vi è un soggetto giuridico specifico in cui le imprese private che aderiscono non devono farlo come attività commerciale principale. Obiettivo esplicito deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri.

Vediamo ora i requisiti nello specifico.

1 – CONTRATTO TRA SOGGETTI FACENTI PARTI DELLE CONFIGURAZIONI CONSENTITE

Le configurazioni devono essere regolate da un CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO in cui il Cliente Finale ha diritto di scegliere il proprio venditore, individui un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia e che i soggetti partecipanti possano recedere in ogni momento uscendo dalla configurazione. Per i condomini vale anche la delibera assembleare che contenga tali principi, mentre in generale va inserito nello STATUTO e/o nell’ATTO COSTITUTIVO. Prima della richiesta al GSE il suddetto contratto deve essere già operativo.

2 – INTERVENTI AMMESSI

Sono incentivabili solo impianti alimentati da fonti rinnovabili (quindi sono esclusi quelli alimentati da gas naturale). Possono esserci più impianti aventi produttori diversi e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali. Potenza massima di ciascun impianto 200kW. Gli interventi devono essere esclusivamente di nuova costruzione o potenziamento, realizzati da componenti di nuova costruzione e, solo per impianti diversi da quelli fotovoltaici, da componenti rigenerati secondo le Procedure Operative GEI. Possono essere installate anche Colonnine di Ricarica per autoveicoli elettrici. IN quest’ultimo caso nel computo dell’energia prelevata da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’energia condivisa, viene ricompresa anche l’energia prelevata dalle colonnine.

caso specifico è la presenza di Produttori che hanno impianti di produzione ubicati nel medesimo edificio o condominio, che non hanno sottoscritto il contratto, ma che possono conferire mandato al Referente perchè l’energia prodotta possa essere calcolata come energia condivisa.


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